IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

L'imposta è dovuta dai soggetti che detengono un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, superficie) su un bene immobile (fabbricato, terreno agricolo, area fabbricabile). Di seguito si riportano alcune informazioni utili per l'anno 2011:

ALIQUOTE E DETRAZIONI:

  • per le aree edificabili = 6,0‰ (sei per mille);

  • per tutti gli immobili = 5,2‰ (cinquevirgoladue per mille);

  • la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale è di € 120,00 (euro centoventi).

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 La detrazione per l’abitazione principale è estesa anche a:

  • a) unità immobiliari concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti in linea retta entro il 2° grado, mentre in linea collaterale è limitata all’ipotesi di parentela entro il 2° grado, che vi hanno fissato la residenza.

  • b) unità immobiliari possedute da anziani o disabili, a titolo di proprietà, usufrutto od uso, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, sanitari, o presso familiari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per fruire della detrazione di cui alle lettere a) e b), è necessario presentare, da parte del soggetto passivo dell’imposta, apposita autocertificazione
(Dichiarazione uso gratuito.pdf -  Dichiarazione ricoverati.pdf).

La decorrenza del diritto avrà corso dal giorno di presentazione della domanda.
La suddetta autocertificazione vale anche per gli anni successivi, salvo variazioni che devono essere comunicate per iscritto all’ufficio tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI.

PERTINENZE

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto.

L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

A tal fine si intende per pertinenza,  l'unità immobiliare classificabile come C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e tutte le unità immobiliari classificate come cantina e/o soffitta che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Eventuali modifiche dovranno essere portate a conoscenza del comune.

Pertinenze

AREE EDIFICABILI
L’Amministrazione Comunale con atto nr. 195 del 30 dicembre 2010 ha stabilito per l’anno 2011, i seguenti valori minimi di riferimento:

MORTEGLIANO
Zona Importo
A / B1 €/mq. 80,00
B2 €/mq. 70,00
B3 €/mq. 55,00
B4 €/mq. 55,00
C (urbanizzata) €/mq. 80,00
C (non urbanizzata) €/mq. 40,00
D2 (urbanizzata) €/mq. 30,00
D2 (non urbanizzata) €/mq. 13,50
D3 / H3 €/mq. 35,00
LAVARIANO
Zona Importo
A / B1 €/mq. 72,00
B2 €/mq. 63,00
B3 €/mq. 49,50
B4 €/mq. 49,50
C (urbanizzata) €/mq. 72,00
C (non urbanizzata) €/mq. 35,00
D2 (urbanizzata) €/mq. 27,00
D2 (non urbanizzata) €/mq. 12,50
D3 / H3 €/mq. 31,50
CHIASIELLIS
Zona Importo
A / B1 €/mq. 64,00
B2 €/mq. 56,00
B3 €/mq. 44,00
B4 €/mq. 44,00
C (urbanizzata) €/mq. 64,00
C (non urbanizzata) €/mq. 29,00
D2 (urbanizzata) €/mq. 24,00
D2 (non urbanizzata) €/mq. 10,80
D3 / H3 €/mq. 28,00

Si ricorda che, per effetto della manovra finanziaria 1997, già dall’anno d’imposta 1997 le rendite catastali degli immobili, ai fini del calcolo del valore imponibile, devono essere rivalutate come segue:

  • la rendita catastale dei fabbricati è rivalutata del 5%;

  • il reddito dominicale dei terreni è rivalutato del 25%;

 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI
L'art. 37, comma 53, del D.L. nr. 223 del 04/07/2006 (c.d. decreto Bersani-Visco) ha abolito l’obbligo di presentazione della dichiarazione e della comunicazione I.C.I.. Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione I.C.I., entro il termine previsto per la consegna della denuncia dei redditi, "nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis" del D.Lgs.vo nr. 463/1997.

I moduli di dichiarazione sono a disposizione presso gli uffici comunali e sul sito internet 

Dichiarazione variazione ICI.pdf e  Istruzioni dichiarazione variazione ICI.pdf.

Dal 1° gennaio 2007, la comunicazione semplificata è stata soppressa.

VERSAMENTI
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale nr. 79118253 intestato al Comune di Mortegliano - Riscossione I.C.I. - Piazza G. Verdi, 10 - Mortegliano presso qualsiasi UFFICIO POSTALE.
Il versamento per l'anno 2011 deve essere effettuato entro:

  • PRIMA RATA - acconto entro il 16 GIUGNO 2011;

  • SECONDA RATA - saldo entro il 16 DICEMBRE 2011;

  • UNICA SOLUZIONE - acconto e saldo entro il 16 GIUGNO 2011.

Non è dovuto alcun pagamento se l'importo da versare è uguale o inferiore ad € 3,00.


Ai sensi dell’art. 59 comma 1, lettera i) del D.Lgs.vo nr. 446/1997, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, purchè l’I.C.I. relativa all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di riferimento.

Avviso per l'anno 2011  Avviso 2011 pieghevole.pdf

Pagina aggiornata il 17 febbraio 2011