Pubblici Servizi

COMMERCIO PER PUBBLICI ESERCIZI

DESCRIZIONE
In data 19.04.99 è entrata in vigore la nuova disciplina sul commercio (Legge Regionale n. 8/99).
L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento a due soli settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Ad ulteriori settori merceologici speciali sono assegnati le farmacie, le rivendite di generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburanti.

REQUISITI

  • Requisiti morali: indispensabili sia per il settore alimentare che non alimentare.

Non può esercitare l'attività commerciale, salvo riabilitazione:

  • chi è fallito;
  • chi ha riportato una condanna con sentenza definitiva, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo previsto dalla legge;
  • chi ha riportato condanne detentive con sentenze definitive per specifici reati come: ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • chi è stato sottoposto a misura di prevenzione per reati di mafia;
  • chi è stato dichiarato delinquente abituale;
  • chi ha riportato due o più condanne, a pene detentive o pecuniarie, nei cinque anni precedenti l'inizio dell'esercizio dell'attività, per reati contro la pubblica amministrazione, contro l'industria e il commercio o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti.

N.B. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o comunque estinta, oppure, nel caso sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

  • Chi deve possedere i requisti morali:

  • Ditte individuali: il titolare;

  • Società:

  • per le società di capitali e le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
  • per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

  • per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;

  • per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;

  • Requisiti professionali: indispensabili solo per esercitare nel settore alimentare.
  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;

  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;

  • avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

  • essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere da a) ad h) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 ( a titolo di esempio: specializzazione merceologica relativa a: prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi, carni e frattaglie di tutte le specie animali, carni e frattaglie di bassa macelleria, carni e frattaglie equine, prodotti ittici o carni delle specie ittiche ecc.);

  • essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facolta' di scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere o perito commerciale ovvero di titolo equivalente.



  • Chi deve possedere i requisiti professionali.



  • Ditte individuali: il titolare;

  • Società: il legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale; e' parimenti richiesto per tutti i preposti all'attivita' commerciale anche al di fuori della fattispecie di societa'.

La materia è trattata dall'Ufficio Commercio (per maggiori informazioni consultare l'apposita scheda nella sezione uffici)