Commercio su Area Pubblica

DESCRIZIONE
In data 06.06.99 è entrata in vigore la nuova disciplina del commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n. 14/99).

Il commercio sulle aree pubbliche e' soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere svolto da persone fisiche, società in nome collettivo e società in accomandita semplice:

  • su posteggi dati in concessione per dieci anni;
  • su qualsiasi area purche' in forma itinerante.

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante e' rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. Se il richiedente ha la residenza o la sede legale fuori dalla regione, per il rilascio e' competente un Comune capoluogo di Provincia, a scelta dell'interessato.

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento a due soli settori merceologici: alimentare e non alimentare.

REQUISITI

  • Requisiti morali: indispensabili sia per il settore alimentare che non alimentare.

Non può esercitare l'attività commerciale, salvo riabilitazione:

  • chi è fallito;
  • chi ha riportato una condanna con sentenza definitiva, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo previsto dalla legge;

  • chi ha riportato condanne detentive con sentenze definitive per specifici reati come: ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

  • chi è stato sottoposto a misura di prevenzione per reati di mafia;

  • chi è stato dichiarato delinquente abituale;

  • chi ha riportato due o più condanne, a pene detentive o pecuniarie, nei cinque anni precedenti l'inizio dell'esercizio dell'attività, per reati contro la pubblica amministrazione, contro l'industria e il commercio o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti.

N.B. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o comunque estinta, oppure, nel caso sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Chi deve possedere i requisti morali:

  • Ditte individuali: il titolare;
  • Società:
    • per le società di capitali e le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;

    • per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento, e i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;

    • per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari;

  • Requisiti professionali: indispensabili solo per esercitare nel settore alimentare.

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;

  • avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;

  • avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

  • essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere da a) ad h) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 ( a titolo di esempio: specializzazione merceologica relativa a: prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi, carni e frattaglie di tutte le specie animali, carni e frattaglie di bassa macelleria, carni e frattaglie equine, prodotti ittici o carni delle specie ittiche ecc.);

  • essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facolta' di scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere o perito commerciale ovvero di titolo equivalente.

  • Chi deve possedere i requisiti professionali.


  • Ditte individuali: il titolare;

  • Società: il legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale; e' parimenti richiesto per tutti i preposti all'attivita' commerciale anche al di fuori della fattispecie di societa'.

La materia è trattata dall'Ufficio Commercio (per maggiori informazioni consultare l'apposita scheda nella sezione uffici)

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