Denuncia di nascita

Modalità di denuncia di nascita

Per dichiarare la nascita di un figlio il genitore ha tre possibilità:

  • rivolgersi al Comune di nascita;

  • rivolgersi alla Direzione Sanitaria del Centro di nascita (Ospedale o Casa di Cura) ove è avvenuta la nascita;

  • rivolgersi al Comune di residenza.

1. DICHIARAZIONE PRESSO IL COMUNE DI NASCITA.

Il dichiarante, o suo procuratore, deve presentarsi all'Ufficio di Stato Civile - Nascite del Comune ove è avvenuta la nascita entro dieci giorni, munito del documento d'identità valido e dell'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).

2. DICHIARAZIONE PRESSO IL CENTRO DI NASCITA.

Il dichiarante deve presentarsi alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale o Casa di Cura ove è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla nascita, con il documento di riconoscimento valido e l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla Direzione Sanitaria al Comune di residenza della madre.

3. DICHIARAZIONE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA DEI GENITORI.

Soltanto i genitori sono legittimati a rendere la dichiarazione di nascita al Comune di residenza.
Il dichiarante deve presentarsi all'Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza munito di documento di riconoscimento valido e dell'attestazione di nascita.
Se i genitori risiedono in Comuni diversi, è opportuno che il padre si rechi al Comune di residenza della madre. Se invece il padre vuole effettuare la dichiarazione nel proprio Comune di residenza, anzichè in quello della madre, deve dichiarare che esiste l'accordo con il coniuge in tal senso.
Copia dell'atto verrà, poi, inviata al Comune di residenza della madre.
N.B. Per le nascite avvenute presso l'abitazione privata, l'interessato può rendere la dichiarazione presso il Comune di nascita oppure presso il Comune di residenza con il documento d'identità valido e l'attestazione di nascita.

A - FIGLI LEGITTIMI


La denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale. Per il caso di cui al punto 3 la denuncia può essere fatta soltanto da uno dei genitori.

B - FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI

Per la denuncia di nascita occorre:

  • la presenza di tutti e due i genitori, nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio.

  • la presenza di un solo genitore, nel caso sia riconosciuto soltanto da uno di essi.

CASI PARTICOLARI DI DICHIARAZIONE DI NASCITA

  • Nel caso di bimbo nato-morto la dichiarazione va resa al Comune di nascita.
  • Nel caso di bimbo nato vivo e poi morto, prima della dichiarazione di nascita, essa va resa al Comune di nascita.
  • Nel caso di bimbo nato da genitori stranieri residenti all'estero, la dichiarazione di nascita può essere resa al Centro di nascita oppure al Comune di nascita.
  • Nel caso di bimbo nato da genitori italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) la dichiarazione può essere resa al Centro di nascita o al Comune di nascita.

Documentazione da presentare

  • documento d'identità valido del dichiarante;
  • attestazione di nascita rilasciata dall' ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  • per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, per evitare di compiere errori nella redazione dell'atto;
  • per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto; se non conoscono la lingua italiana, devono essere accompaganati da un traduttore.

Normativa di riferimento

D.P.R 3 novembre 2000, n. 396 "Ordinamento dello Stato Civile".