SOMMARIO

  • Cos'è l'autocertificazione
  • Casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione
  • Casi in cui non si può utilizzare l'autocertificazione
  • Come si può fare l'autocertificazione
  • L'autocertificazione da parte dei cittadini stranieri
  • Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
  • Come presentare la dichiarazione sostitutiva
  • Dove si può utilizzare l'autocertificazione
  • Dove non si può utilizzare
  • Altri strumenti di semplificazione
  • Minori, interdetti e inabilitati
  • Domande e autocertificazione per fax e per via telematica
  • Impedimento per ragioni di salute
  • Non accettazione di una autocertificazione
  • Dichiarazioni non veritiere da parte dei cittadini
  • Normativa di riferimento

 

 

 

Cos'è l'autocertificazione

L'autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse riguardante stati, fatti e qualità personali e che può essere utilizzata nei rapporti con qualsiasi Pubblica Amministrazione o con qualsiasi concessionario o gestore di un pubblico servizio.
Può essere utilizzata anche nei rapporti con i privati (ad esempio banche, assicurazioni) solo se questi decidono di accettarla.

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Casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione

Possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni i seguenti dati:

  • la data e luogo di nascita (validità: non ha scadenza)

  • la residenza (validità: 6 mesi)

  • la cittadinanza (validità: 6 mesi)

  • il godimento dei diritti politici e civili (validità: 6 mesi)

  • lo stato di celibe, coniugato o vedovo, oppure lo stato libero (validità: 6 mesi)

  • lo stato di famiglia (validità: 6 mesi)

  • l’esistenza in vita (validità: 6 mesi)

  • i dati di diretta conoscenza contenuti nei registri dello stato civile, come, ad esempio, la paternità, la maternità, la separazione o la comunione dei beni tra i coniugi (validità: 6 mesi)

  • il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente (non ha scadenza)

  • la nascita del figlio (non ha scadenza)

  • gli esami universitari sostenuti (non ha scadenza)

  • il titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica (non ha scadenza)

  • il titolo di studio, la qualifica professionale posseduta (non ha scadenza)

  • l'appartenzenza ad ordini professionali (validità: 6 mesi)

  • la posizione degli obblighi militari

  • il reddito l’assolvimento degli obblighi contributivi il codice fiscale, la partita I.V.A. (non ha scadenza)

  • lo stato di disoccupazione (validità: 6 mesi)

  • la qualità di pensionato e categoria di pensione (non ha scadenza)

  • la qualità di studente o casalinga (validità: 6 mesi)

  •  la qualità di legale rappresentante o simili (validità: 6 mesi)

  • l'iscrizione presso associazioni (validità: 6 mesi)

  • l'assenza di condanne penali (validità: 6 mesi)

  • di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso (validità: 6 mesi)

  • di essere a carico della famiglia (validità: 6 mesi)

  • di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato (validità: 6 mesi)


La richiesta di questi certificati da parte delle amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione dei doveri d'ufficio. Al posto dei certificati amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall' interessato gli elementi necessari (ad es. per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l'istituto e l'anno in cui si è diplomato).

Attenzione: è sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.



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Casi in cui non si può utilizzare l'autocertificazione

Certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità all'UE, marchi, brevetti.

I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un intero anno scolastico.

Come si può fare l'autocertificazione

Per l'autocertificazione può essere utilizzato un modello prestampato o un semplice foglio che viene firmato dal cittaddino senza autenitcazione delle firma e di altre formalità (vedi anche modelli delle dichiarazioni).

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L'autocertificazione da parte dei cittadini stranieri

I cittadini stranieri appartenenti alla Comunità Europea possono usufruire delle stesse modalità previste per i cittadini italiani per quanto riguarda l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, senza alcuna differenza.
I cittadini stranieri extracomunitari, residenti in Italia, in regola con il permesso di soggiorno, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive quando si riferiscono a titoli, qualità personali, stati e fatti personali che possono essere certficate od attestate da soggetti italiani, pubblici o privati.

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Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere comprovati, a titolo definitivo, tutti gli stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell'interessato, non compresi nell'elenco precedente.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante ha conoscenza diretta.
Si può, inoltre, dichiarare che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale, evitando l'autenticazione della copia.

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Come presentare la dichiarazione sostitutiva

L'interessato può firmare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà direttamente davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione.
Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è contenuta in una domanda, la firma non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda ovvero, se presentata insieme a fotocopia, in carta libera, di un documento d'identità del sottoscrittore.
L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di altre persone.

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Dove si può utilizzare l'autocertificazione

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (gli Enti Locali - Comuni, Provincie, Regioni, Comunità Montane - le Amministrazioni dello Stato, le Scuole e gli Istituti, le Università, le Aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. gli enti di diritto pubblico - IACP, Camere di Commercio, gli enti pubblici economici.
Inoltre si possono utilizzare nei rapporti con imprese che svolgono un esercizio di pubblica utlità - ENEL, Telecom, Poste, i gestori dei servizi di acqua e gas, ecc.).

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Dove non si può utilizzare l'autocertificazione

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate:

  • nei rapporti fra privati
  • nei rapporti con l'autorità giudiziaria nell'esercizio delle su funzioni giurisdizionali.

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Altri strumenti di semplificazione

I dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, riportati in documenti di riconoscimento validi, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
L'interessato può quindi esibire, al posto dei certificati, un documento di riconoscimento.
Il dipendente addetto provvede ad acquisire agli atti la fotocopia del documento presentato.
Nel caso in cui sia richiesta, all'atto della presentazione di una domanda rivolta ad una pubblica amministrazione o a un gestore di un servizio pubblico, l'esibizione di un documento di riconoscimento, non è necessario presentare alcun certificato che contenga i dati presenti nel documento esibito.

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Minori, interdetti e inabilitati

Per i minori le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente la potestà o dal tutore.
Per gli interdetti vanno sottoscritte dal tutore.
Per gli inabilitati ed i minori emancipati, vanno sottoscritte dall'interessato con l'assistenza del curatore.

Domande e autocertificazione per fax e per via telematica

Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità, e per e-mail identificandosi con la carta di identità elettronica.
 

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Impedimento per ragioni di salute

Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un temporaneo impedimento per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.

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Non accettazione di una autocertificazione

L'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se sussitono tutti i presupposti per la loro ricezione, devono essere accettate senza riserva.
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, rischia di essere sanzionato per omissione o rifiuto di atti d'ufficio (violazione dell'art. 328 del Codice penale).
Il cittadino al quale non viene accettata una valida autocertificazione, o una valida dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ha la facoltà di richiedere all'impiegato che non la riceve cognome, nome e qualifica dello stesso. Inoltre dovrà annotare il numero di protocollo della pratica alla quale l'autocertifazione fa riferimento.
Ottenuti i dati, il cittadino potrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Se entro trenta giorni il pubblico ufficiale non risponde esponendo le ragioni del mancato accoglimento della pratica, il cittadino si può rivolgere al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
Gli organi preposti procedono d'ufficio, senza ritardo, nel valutare le ragioni del mancato accogliemento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Le sanzioni previste per l'impiegato inadempiente (che risponderà in prima persona) sono: reclusione fino ad una anno oppure multa fino a due milioni di lire.

Dichiarazioni non veritiere

Il cittadino che rilascia dichiarazioni non veritiere è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Il cittadino inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
La pubblica amministrazione è tenuta a provvedere d'ufficio, a campione, al controllo delle dichiarazioni presentate, e a valutarne la veridicità. Quando il pubblico ufficiale viene a conoscenza di una dichiarazione non corrispondente al vero è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria, che procederà d'ufficio, il responsabile della stessa.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti"

  • Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali"

  • Legge 15 maggio 1997, n.127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"

  • Legge 16 giugno 1998, n. 191"Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni, Disposizioni in materia di edilizia scolastica"

  • D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"

  • Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999 "Attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403.

  • Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 75 del 24 novembre 1998"

  • Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 dicembre 1998 "Modulistica per iscrizioni alunni - Applicazione Legge 15 maggio 1997 n.127, Legge 16 giugno 1998 n. 191 e D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403"

  • Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 gennaio 1999 "Circolare ministeriale n. 489 del 22.12.1998 - Modulistica per iscrizioni alunni - Precisazioni e chiarimenti."

  • Circolare del Ministero dell'Interno del 2 febbraio 1999

  • Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative

  • Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative"

  • D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa

  • Direttiva del Ministro pubblica amministrazione e semplificazione 14/2011. Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della L. 183/2011.

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