Assegno di maternità nazionale

COS'E'

L'assegno di maternità è stato istituto dall'art. 66 della legge n. 448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall'art. 74 del D.Lgs 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità)

 
A CHI E' RIVOLTO

L'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici).

Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento.

Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Possono presentare la domanda le madri:

•cittadine italiane

•cittadine comunitarie

•cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno)

 

COME SI OTTIENE

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) vigente alla data di nascita del figlio.

L'importo dell'assegno è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato dall'ISTAT.

Per l'anno 2013, l'importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2013 al 31.12.2013 è pari a Euro 334,53 per
cinque mensilità e quindi a complessivi Euro 1.672,65

Il valore dell’indicatore della situazione economica I.S.E., con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2013 al 31.12.2013, è pari a Euro 34.873,24.

Le operazioni di riparametrazione dell’I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all’allegato A al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.

 

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio, presso l'ufficio servizi sociali.